COSTITUZIONE
Art. 1) - E' costituita con sede in Modena una Associazione di
Pubblica Assistenza denominata "Associazione Volontari Pubblica
Assistenza - A.V.P.A.".
Art. 2) - La Pubblica Assistenza "Associazione Volontari
Pubblica Assistenza - A.V.P.A." è un momento di aggregazione
dei cittadini che, attraverso la partecipazione diretta, intendono contribuire
alla vita e allo sviluppo della collettività.
Per questa ragione, i propri principi ispiratori sono quelli del movimento
del volontariato organizzato nella Associazione Nazionale Pubbliche
Assistenze alla quale aderisce, nonchè quelli previsti dalla
legge dell'11.8.91 n.266.
Art. 3) - La Pubblica Assistenza "Associazione Volontari
Pubblica Assistenza - A.V.P.A." è aconfessionale e apartitica,
fonda la propria struttura associativa sui principi della democrazia
e non persegue alcun fine di lucro.
Art. 4) - La Pubblica Assistenza "Associazione Volontari
Pubblica Assistenza - A.V.P.A." informa il proprio impegno a scopi
ed obbiettivi di rinnovamento civile, sociale e culturale nel perseguimento
e nell'affermazione dei valori della solidarietà popolare.
Pertanto i suoi fini sono:
a- aggregare i cittadini sui problemi della vita civile, sociale e culturale;
b- ricercare il soddisfacimento dei bisogni collettivi ed individuali
attraverso i valori della solidarietà;
c- contribuire all'affermazione dei principi della solidarietà
popolare dei progetti di sviluppo civile e sociale della collettività;
d- contribuire all'affermazione dei principi della mutualità;
e- favorire lo sviluppo della collettività attraverso la partecipazione
attiva dei suoi soci;
f- collaborare, anche attraverso l'esperienza gestionale, alla crescita
culturale dei singoli e della collettività;
g- favorire e/o collaborare a forme partecipative di intervento socio
sanitario, sull'ambiente, sull'handicap e ad altre iniziative dirette
comunque alla messa in atto di sperimentazioni innovatrici;
h- collaborare con enti pubblici e privati e con altre Associazioni
di volontariato per il perseguimento dei fini e degli obiettivi previsti
dal presente Statuto nel rispetto delle reciproche autonomie, esperienze
e ruoli.
Art. 5) - L'Associazione si impegna, sulla base delle proprie
disponibilità organizzative, a:
a- organizzare il soccorso e trasporto di ammalati e feriti mediante
ambulanze ed altri mezzi idonei;
b- organizzare servizi di assistenza medica e ambulatoriale direttamente
o in collaborazione con le strutture pubbliche;
c- promuovere la raccolta del sangue e la donazione di organi;
d- promuovere iniziative di formazione e informazione sanitaria e di
prevenzione della salute nei suoi vari aspetti sanitari e sociali;
e- organizzare iniziative di protezione civile e di tutela dell'ambiente;
f- promuovere iniziative di carattere culturale, sportivo e ricreativo
atte a favorire una migliore qualità della vita;
g- organizzare la formazione del volontariato in collaborazione anche
con i progetti dell'A.N.P.AS.;
h- promuovere ed organizzare incontri per favorire la partecipazione
dei cittadini allo studio dei bisogni emergenti e alla programmazione
del loro soddisfacimento;
i- organizzare forme di intervento istitutivo di servizi conseguenti
al precedente punto "a";
l- promuovere ed organizzare la solidarietà sui problemi della
solitudine e del dolore, istituendo anche specifici servizi;
m- organizzare servizi sociali e assistenziali, anche domiciliari, per
il sostegno a cittadini anziani, handicappati e, comunque, in condizioni
anche temporanee di difficoltà;
n- organizzare momenti di studio ed iniziative di informazione in attuazione
dei fini del presente Statuto anche mediante pubblicazioni periodiche;
o- organizzare i servizi di mutualità.
Art. 6) - La Pubblica Assistenza"Associazione Volontari
Pubblica Assistenza - A.V.P.A." fonda le proprie attività
sull'impegno volontario e gratuito dei propri aderenti. Può assumere
personale dipendente o avvalersi di lavoro autonomo, ai sensi e nei
limiti fissati dalla Legge dell'11.8.91 n. 266, esclusivamente per il
suo regolare funzionamento oppure per qualificare o specializzare le
attività da essa svolte.
SOCI
Art. 7) - Il numero dei Soci è illimitato.
Essi si suddividono in:
a- Soci attivi, qualora prestino l'opera personale in modo gratuito
e continuativo;
b- Soci contribuenti ordinari e sostenitori, qualora versino una quota
annuale;
c- Soci benemeriti, per particolari interventi o donazoni in favore
dell'Associazione di Soci onorari per meriti associativi.
Il regolamento al presente Statuto preciserà le norme e le modalità
supplementari per la definizione e l'ammissione dei Soci.
Art. 8) - Possono essere ammessi come Soci tutti coloro che abbiano
compiuto il 18° anno di età o, se minori, siano rappresentati
a norma di legge.
Nella domanda di ammissione, controfirmata da un Socio, deve essere
indicato a quale delle categorie di soci si intende appartenere.
Ogni Socio può passare, in seguito a sua domanda, da una categoria
all'altra. La delibera definitiva spetta al Consiglio Direttivo su indicazione
della Giunta Esecutiva la quale a sua volta può proporre tali
passaggi.
Art. 9) - I diritti dei soci sono:
a- partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente
Statuto e dai Regolamenti da esso derivanti;
b- eleggere le cariche sociali ed esservi eletti, salvo i limiti dettati
dal regolamento;
c- chiedere la convocazione dell'Assemblea nei termini previsti dal
presente Statuto;
d- formulare proposte agli organi di dirigenti nell'ambito dei programmi
dell'associazione e in riferimento ai fini dei vari obiettivi previsti
nel presente Statuto.
Art. 10) - I doveri dei soci sono:
a- rispettare le norme del presente Statuto ed i deliberati degli organi
associativi;
b- non compiere atti che danneggino gli interessi e l'immagine dell'Associazione.
Art. 11) - Non possono essere soci coloro che svolgono in proprio
le stesse attività svolte dalla Pubblica Assistenza "Associazione
Volontari Pubblica Assistenza - A.V.P.A.", coloro che intrattengono
con essa rapporti di lavoro sotto qualsiasi forma e che abbiano, con
la stessa, rapporti di contenuto patrimoniale.
Art. 12) - La qualità di socio si perde:
a- per morosità;
b- per decadenza;
c- per esclusione.
Perdono la qualità di socio contribuente, per morosità,
coloro che, entro il termine fissato dall'Assemblea non hanno rinnovato
la sottoscrizione della quota associativa nei limiti deliberati dall'Assemblea
stessa.
Perdono la qualità di socio per decadenza coloro che vengono
a trovarsi nelle condizioni di cui al precedente Art.11 oppure
i soci attivi che non svolgono i servizi secondo le norme del Regolamento.
Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che per gravi
inadempienze nei confronti del presente Statuto, rendono incompatibile
il mantenimento del loro rapporto con l'Associazione.
Art. 13) - Il Socio sottoposto ai provvedimenti, deve essere
preventivamente informato ed invitato ad esporre le proprie ragioni
difensive.
Contro i provvedimenti di cui al precedente comma, il Socio può
ricorrere entro un mese dalla notifica.
I provvedimenti di cui al precedente articolo 12, lettera b) e c), sono
esecutivi dal momento della notifica.
PATRIMONIO E FINANZE
Art. 14) - L'esercizio finanziario della Pubblica Assistenza "Associazione
Volontari Pubblica Assistenza - A.V.P.A." comincia il primo di
gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
Le entrate della Pubblica Assistenza "Associazione Volontari Pubblica
Assistenza - A.V.P.A." sono costituite:
a- dalle quote degli aderenti;
b- da contributi di privati;
c- da rimborsi derivanti da convenzioni;
d- da contributi di enti pubblici o privati;
e- da entrate che a qualsiasi titolo e secondo i limiti di cui all'Art.
5 della Legge 11.8.91 n. 266, pervengano all'Associazione per essere
impiegate nel perseguimento delle proprie finalità o specificatamente
destinate all'attuazione di progetti.
Art. 15) - Il patrimonio della Pubblica Assistenza "Associazione
Volontari Pubblica Assistenza - A.V.P.A." è costituito:
a- da beni mobili ed immobili;
b- da titoli pubblici e privati;
c- da lasciti, legati e donazioni purchè accettati dal Consiglio
Direttivo.
GLI ORGANI ASSOCIATIVI
Art. 16) - Gli organi della Associazione sono:
a- l'Assemblea dei Soci;
b- il Consiglio Direttivo;
c- il Presidente;
d- la Giunta Esecutiva;
e- il Direttore Sanitario;
f- il Collegio dei sindaci Revisori;
g- il Collegio dei Probiviri.
L'ASSEMBLEA
Art. 17) - L'Assemblea dei Soci si riunisce di norma una volta all'anno
entro il 31 marzo per l'approvazione del bilancio e per gli altri adempimenti
di propria competenza.
Si riunisce altresì ogniqualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga
opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un decimo dei soci regolarmente
iscritti da non meno di 6 mesi.
Può essere comunque convocata, anche a scopo consultivo, per
periodiche verifiche sull'attuazione dei programmi ed in occasione di
importanti iniziative che interessino lo sviluppo associativo e del
volontariato.
Delle riunioni dell'Assemblea deve essere redatto, a cura del Segretario
e sotto la responsabilità del Presidente della stessa, un verbale
da trascrivere in apposito "libro verbali" dell'Assemblea.
Le riunioni dell'Assemblea sono valide in prima convocazione quando
è presente la metà più uno degli aventi diritto
e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. Fra
la prima e la seconda convocazione deve trascorrere un intervallo di
almeno un'ora.
Art. 18) - L'Assemblea adotta le proprie deliberazioni con voto
palese. Adotta il metodo del voto segreto quando si tratti di elezione
alle cariche sociali o quando la deliberazione riguarda le singole persone.
Risultano approvate quelle deliberazioni che raccolgono la maggioranza
relativa dei consensi.
Nel caso di modifiche allo Statuto sociale risultano approvate le proposte
che abbiano ottenuto la maggioranza dei consensi, purchè siano
presenti alla riunione la metà più uno degli aventi diritto
al voto.
Qualora non sussistano le condizioni di cui al comma precedente, sono
approvate quelle proposte che ottengono il consenso di almeno i quattro
quinti dei presenti, qualunque ne sia il numero.
Qualora nel voto a scrutinio segreto le proposte ottengano la parità
dei consensi, queste si intendono respinte.
Nelle elezioni delle cariche sociali qualora due o più candidati
ottengano la parità dei consensi, risultano eletti fino alla
concorrenza dei posti disponibili, il più anziano di servizio
per quanto riguarda i soci attivi e per anzianità di iscrizione
all'Associazione per quanto riguarda i Soci contribuenti.
Art. 19) - L'Assemblea dei Soci è convocata dal Presidente
dell'Associazione con avviso da affiggere nella sede sociale e da divulgare
con tutti i mezzi informativi di cui può disporre l'Associazione.
L'avviso di convocazione, che deve contenere gli argomenti all'ordine
del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione stabiliti per la
prima e seconda convocazione, è diffuso almeno dieci giorni prima
di quello fissato per la riunione.
Partecipano all'Assemblea i Soci che si possano ritenere tali in funzione
del presente Statuto e dei regolamenti.
Le riunioni dell'Assemblea dei Soci possono anche divenire pubbliche
qualora all'ordine del giorno siano previsti argomenti di carattere
collettivo e di interesse generale.
E' tuttavia facoltà del Presidente dell'Assemblea consentire
ai non Soci di prendere la parola.
Art. 20) - In apertura dei propri lavori, l'Assemblea elegge
un Presidente e un Segretario.
Nomina quindi due scrutatori per le votazioni palesi e, ove occorra,
almeno tre scrutatori per le votazioni segrete.
Art. 21) - I compiti dell'Assemblea sono:
a- approvare il bilancio consuntivo chiuso al 31/12 dell'anno precedente
e approvare il bilancio preventivo;
b- approvare la relazione del Consiglio Direttivo;
c- approvare e modificare l'ammontare delle quote associative e determinare
il termine ultimo per il loro versamento;
d- approvare le linee programmatiche dell'Associazione;
e- approvare e modificare i regolamenti di funzionamento dei servizi
dell'Associazione uniformandoli alla natura partecipativa della stessa;
f- approvare e modificare il regolamento generale dell'Associazione
uniformandolo alla natura partecipativa della stessa;
g- eleggere il Consiglio Direttivo scegliendo i componenti fra gli aderenti
all'Associazione;
h- eleggere il Collegio dei Sindaci Revisori;
i- eleggere il Collegio dei Probiviri;
l- approvare le modifiche dello Statuto;
m- deliberare su tutti gli argomenti sottoposti alla sua approvazione.
IL CONSIGLIO DIRETTIVO
Art. 22) - Il Consiglio Direttivo è formato da quindici componenti.
Dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili.
Il Consiglio Direttivo si riunisce quando il Presidente lo ritiene opportuno
o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti. Le
riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate dal Presidente.
Il Consiglio Direttivo delibera con votazione segreta quando ciò
sia richiesto da almeno un terzo dei consiglieri presenti. Tali votazioni
sono controllate dal Presidente e da due scrutatori nominati dal Consiglio
stesso.
L'avviso di convocazione, che deve contenere gli argomenti all'ordine
del giorno, l'ora, la data e il luogo della riunione, deve essere esposto
nei locali della sede sociale.
Delle riunioni del Consiglio Direttivo viene redatto un verbale a cura
del Segretario e sotto la responsabilità del Presidente, da trascrivere
in apposito "libro verbali" del Consiglio Direttivo.
Art. 23) - I compiti del Consiglio Direttivo sono:
a- predisporre le proposte da presentare all'Assemblea per gli adempimenti
di cui al precedente articolo 21;
b- eseguire i deliberati dell'Assemblea;
c- adottare tutti i provvedimenti necessari alla gestione dell'Associazione;
d- stipulare contratti, convenzioni, accordi nel perseguimento degli
obiettivi associativi;
e- aderire ad organizzazioni locali di volontariato in attuazione dei
fini e degli obiettivi del presente Statuto;
f- adottare i provvedimenti di cui al precedente articolo 12;
g- assumere, in caso di necessità, il personale dipendente o
stabilire forme di rapporto di lavoro autonomo nei limiti del presente
statuto e della legge 11.8.91 n.266.;
h- assumersi tutti gli altri poteri amministrativi e direttivi dell'Associazione,
salvo quelli attribuiti, dal presente Statuto, all'Assemblea, alla Giunta
Esecutiva e al Presidente.
Art. 24) - Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando
ad esse partecipi la metà più uno dei componenti.
Il Consiglio Direttivo approva le proprie deliberazioni con il metodo
del voto palese, salvo quando si tratti di votazioni riguardanti le
singole persone o di elezioni alle cariche sociali. Per la validità
delle deliberazioni valgono le stesse norme stabilite per l'Assemblea
dei Soci.
Art. 25) - Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione, dopo
l'elezione da parte dell'Assemblea, elegge, al proprio interno, il presidente,
il Vicepresidente, che sostituisce il Presidente nelle sue funzioni
in caso di assenza o di impedimento, la Giunta Esecutiva e nomina il
Direttore Sanitario.
Art. 26) - Qualora il Consiglio Direttivo per vacanza comunque
determinata, debba procedere alla sostituzione di uno o più dei
propri componenti, seguirà l'ordine decrescente della graduatoria
dei non eletti.
Nel caso che non disponga di tale graduatoria o che questa sia esaurita,
procederà alla cooptazione salvo ratifica da parte dell'Assemblea
alla sua prima riunione.
La vacanza comunque determinata dalla metà più uno dei
componenti il Consiglio direttivo comporta la decadenza del medesimo.
La decadenza del Consiglio comporta anche quella del Collegio dei Revisori
e del Collegio dei Probiviri. Nel caso di decadenza degli organi associativi,
il Presidente dell'Associazione provvede immediatamente alla convocazione
dell'Assemblea per la rielezione degli organi medesimi.
IL PRESIDENTE
Art. 27) - Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione,
può stare in giudizio per la tutela degli interessi morali e
materiali dell'Associazione, può nomimare avvocati e procuratori
nelle liti attive e passive.
Il Presidente sottoscrive tutti gli atti e contratti stipulati dall'Associazione
e riscuote, nell'interesse dell'ente, somme da terzi rilasciando liberatoria
quietanza.
Il Presidente, se autorizzato, può delegare in parte o interamente
i propri poteri al Vicepresidente o ad un altro componenete del Consiglio
stesso.
LA GIUNTA ESECUTIVA
Art. 28) - La Giunta Esecutiva disimpegna gli ordinari affari amministrativi,
sorveglia l'andamento di tutti i servizi sociali, esaminando le domande
di ammissione e dimissione dei Soci, di ciò informa il Consiglio
Direttivo che delibera in merito.
In caso di urgenza può deliberare con i poteri del Consiglio
Direttivo, salvo ratifica del Consiglio stesso.
La Giunta Esecutiva è formata da sette componenti compreso il
Presidente e il Vice Presidente.
Art. 29) - La Giunta Esecutiva può essere convocata dal
Presidente anche con un solo giorno di preavviso e la riunione è
ritenuta valida quando intervengano almeno quattro dei suoi componenti.
La Giunta delibera a maggioranza semplice dei presenti mediante voto
palese.
IL DIRETTORE SANITARIO
Art. 30) - Il Direttore Sanitario ha l'obbligo di sovrintendere
alla formazione dei volontari ed al disimpegno dei servizi di soccorso
e d'urgenza e a tutto quanto concerne la gestione sanitaria dell'Associazione.
IL COLLEGIO DEI SINDACI REVISORI DEI CONTI
Art. 31) - Il Collegio dei Sindaci Revisori dei Conti è composto
da tre membri effettivi e da due supplenti, dura in carica due anni
e i suoi componenti, che possono essere scelti fra i non Soci, sono
rieleggibili.
Nella prima riunione dopo la nomina da parte dell'Assemblea, il Collegio
dei Revisori dei Conti, elegge al suo interno il Presidente.
Art. 32) - Il Collegio dei Sindaci Revisori dei Conti, almeno
trimestralmente, verifica la regolare tenuta delle scritture contabili
e lo stato di cassa dell'Associazione.
Verifica altresì il Bilancio Consuntivo, predisposto dal Consiglio
Direttivo.
IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Art. 33) - Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri
effettivi e da due supplenti, dura in carica due anni e i suoi componenti,
che possono essere scelti fra i non soci, sono rieleggibili.
Nella prima riunione, dopo la nomina da parte dell'Assemblea, il Collegio
dei Probiviri elegge al suo interno il Presidente.
Art. 34) - Il Collegio dei Probiviri, con giudizio insindacabile,
delibera sui ricorsi presentati dai Soci contro i provvedimenti adottati
dal Consiglio Direttivo ai sensi del precedente articolo 12.
Delibera altresì sulle controversie fra Soci e Consiglio Direttivo
e tra singoli componenti del Consiglio e il Consiglio stesso. Delle
proprie riunioni il Collegio dei Probiviri redige un verbale da annotare
su apposito libro.
Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono comunicate agli interessati
a cura del Presidente dell'Associazione.
REGOLAMENTI
Art. 35) - Qualora per decisione dell'Assemblea vengono istituite
una o più Sezioni, le stesse dovranno essere dotate di regolamenti
organizzativi e di funzionamento che siano conformi ai criteri partecipativi
di questo Statuto.
Art. 36) - I regolamenti associativi determinano le forme di
partecipazione consultive alle riunioni del Consiglio Direttivo.
E' comunque incompatibile l'appartenenza al Consiglio Direttivo per
quanti abbiano rapporti di lavoro di qualsiasi natura con l'Associazione.
Le cariche sociali sono gratuite salvo il rimborso di spese effettivamente
sostenute e documentate.
Art. 37) - I regolamenti da sottoporre all'Assemblea ordinaria
detteranno norme specifiche per l'attuazione del presente Statuto. Tali
norme saranno vincolanti per tutta l'Associazione.
SCIOGLIMENTO
Art. 38) - In caso di scioglimento il patrimonio dell'Associazione
sarà affidato ad un curatore, individuato dal Consiglio Direttivo,
che, in accordo con la Consulta Comunale del Volontariato, lo destinerà
ad iniziative analoghe e rispondenti alla legge 11.8.91 n.266 da organizzare
sul territorio in cui l'Associazione stessa era ubicata.
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 39) - Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono
le norme dei regolamenti da esso derivanti o quanto stabiliscono le
leggi dello Stato in materia ed in particolare la Legge 11.8.91 n. 266.